
Quello dedicato alle Cooperative sociali è
uno degli incentivi in favore dell'autoimprenditorialità previsti dal Titolo I del Decreto 185/2000.
Destinatarie delle agevolazioni sono le cooperative sociali di tipo b), cioè quelle di inserimento lavorativo caratterizzate dalla presenza al
proprio interno di una quota di lavoratori svantaggiati (almeno il 30% del totale dei lavoratori) i quali, compatibilmente al loro stato soggettivo,
devono essere soci della cooperativa stessa.
Le cooperative devono risultare iscritte nell'apposito registro tenuto dalle Camere di Commercio.
Possono presentare domanda di agevolazione:
- le nuove cooperative, nelle quali la componente non svantaggiata, a parte i soci svantaggiati se privi dei requisiti soggettivi
dell’età e della residenza, sia composta in maggioranza sia numerica che di capitali da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni
residenti nei territori* di
applicazione della legge alla data del 1° gennaio 2000 oppure nei 6 mesi precedenti alla data di ricevimento della domanda. Negli stessi territori deve
essere localizzata anche la sede legale, amministrativa e operativa delle società;
- le cooperative già esistenti ed operative, nelle quali la componente di soci non svantaggiata sia in possesso del seguente requisito: residenza
nei territori agevolati alla
data del 1° gennaio 2000 o nei 6 mesi precedenti alla data di ricevimento della domanda. Negli stessi territori deve essere localizzata
anche la sede legale, amministrativa e operativa delle società.
Sono ammissibili iniziative nei settori:
- produzione di beni in agricoltura, industria e artigianato;
- fornitura di servizi alle imprese.
Vincoli
L’attività d’impresa prevista nel progetto agevolato deve essere svolta per un periodo minimo di 5 anni a decorrere dalla data di inizio effettivo dell’attività d’impresa. Per un analogo periodo di tempo deve essere mantenuta la localizzazione dell’iniziativa (sede legale, amministrativa e operativa) nei territori agevolati.
Gli investimenti previsti non possono superare:
- i 516.000 euro per le nuove cooperative;
- i 258.000 euro per le cooperative già avviate;
Finanziamenti per l'investimento.
Consistono in contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato concessi entro i limiti
stabiliti dall'Unione Europea. Modulando opportunamente l'ammontare del contributo a fondo perduto e del mutuo agevolato, la copertura
finanziaria iniziale può arrivare:
- nel Sud fino all'80-90% dell'investimento;
- nel Centro Nord fino al 60-70% dell'investimento;
Per quanto riguarda l'agricoltura per i progetti nel settore della produzione agricola le agevolazioni sono concedibili esclusivamente in termini di ESL secondo gli orientamenti (GUCE C 28/2000) che prevedono:
- 50% nelle zone svantaggiate individuate ai sensi del Reg. CE n. 1257/99;
- 40% nelle restanti zone dei territori agevolati;
Finanziamenti per la gestione
Consistono in contributi a fondo perduto nel rispetto della soglia de minimis, pari a 100.000 euro, a copertura delle spese di funzionamento
sostenute nel primo triennio di attività.
Per i progetti nel settore agricolo non sono previste agevolazioni per le spese di gestione.
Per l'insediamento di giovani agricoltori è previsto un premio unico dell'importo massimo di 25.000 euro.
Finanziamenti per la formazione e/o l'assistenza tecnica
Consistono in contributi a fondo perduto nel rispetto della soglia de minimis a copertura delle spese relative alla formazione, specifica
e generale, nei settori diversi dal settore agricolo, ed all'assistenza tecnica, per il settore agricolo, al fine di favorire la crescita
imprenditoriale dei giovani nelle neo imprese.
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