PIA INNOVAZIONE

Il PIA innovazione è un intervento finalizzato alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese che intendono promuovere iniziative organiche e complete riferite ad un programma di investimenti per la 'industrializzazione dei risultati' nell’ambito di iniziative attivate dal Mezzogiorno. Inoltre, in relazione alel iniziative citate, possono essere concesse agevolazioni anche per spese di formazione del personale e può essere richiesta esclusivamente dalle piccole e medie imprese l’attivazione del 'Fondo di Garanzia'.

Per accedere alle diverse agevolazioni disponibili le imprese presentano un’unica domanda. Ciò permette di unificare e snellire le procedure di accesso, istruttoria e la concessione del finanziamento.

Le agevolazioni consistono in un mix di interventi: fondo perduto, pari all’incirca al 50% degli investimenti necessari per il programma di industrializzazione dei risultati, oltre ad una parte relativa alle spese necessaire di formazione del personale; mutuo agevolato per la parte relativa alla ricerca e allo sviluppo precompetitivo; l’intervento del fondo di garanzia centrale per facilitare l’accesso ai finanziamenti bancari, eventualmente necessari per sostenere l’intero programma.

Spese Ammissibili:
Per la parte relativa allo sviluppo competitivo:

  • Personale dipendente o in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, limitatamente ai ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario adibito all’attività del programma;
  • Strumenti e attrezzature nuovi, opere murarie necessarie;
  • Servizi di consulenza ed altri servizi utilizzati per l’attività del programma, inclusa l’acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti, know-how e licenze;
  • Spese generali imputabili all’attività del programma (da determinare anche forfettariamente in misura non superiore al 60% del costo del personale);
  • Costo del materiale, forniture e prodotti analoghi utilizzati per lo svolgimento del programma.

Per l’industrializzazione dei risultati:

  • Progettazione e direzione dei lavori, studi di fattibilità, oneri per concessioni edilizie e collaudi di legge, fino al 5% della spesa complessiva ammissibile;
  • Suolo aziendale, comprese le sistemazioni e le indagini geognostiche, fino al 10% della spesa complessiva ammissibile;
  • Opere murarie e assimilabili fino al 50% della spesa complessiva ammissibile;
  • Macchinari, impianti e attrezzature, compresi brevetti, e programmi informatici.

F.I.T.- FONDO PER L’INNOVAZIONE TECONOLOGIA - (LEGGE 46/82)

La legge 46/82 'Fondo per l’innovazione tecnologica' prevede la concessione di agevolazioni – nella forma di un finanziamento agevolato, fino al 60% della spesa riconosciuta ammissibile, eventualmente integrato e/o maggiorato con contributi alla spesa – alle imprese e ad altri soggetti individuati con decreto del Ministero delle Attività Produttive, che realizzino programmi di sviluppo precompetitivo comprendenti anche attività non preponderanti di ricerca industriale e attività relative ai centri di ricerca. Il costo complessivo del programma deve essere superiore ad euro 200.000.
Spese Ammissibili:

  • Servizi professionali per lo studio e realizzazione di processi aziendali innovativi finalizzati al recupero di competitività;
  • Servizi professionali necessari alla realizzazione di nuove applicazioni informatiche di supporto dell’azione di reingegnerizzazione;
  • Acquisti di brevetti e licenze, di hardware e software;
  • Acquisizione di servizi di connettività a larga banda.

F.A.R. – FONDO PER LE AGEVOLAZIONI ALLA RICERCA – (DECRETO LEGISLATIVO 297/99)

Con il Decreto Legislativo 297/99, il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica (MURST ora MIUR) ha provveduto a riordinare e razionalizzare l’intera attività di sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica di interesse industriale, attività finora disciplinata da specifici interventi legislativi, quali la L.46/82. con il D. Lgs. 297/99 e il successivo provvedimento di attuazione (DM 593/2000) si è operato un complessivo riordino del sistema di agevolazione alla ricerca industriale : sono stati definiti l’ambito operativo del MURST e le modalità procedurali, è stato istituito un unico Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR), la cui gestione contabile è assicurata direttamente dal MIUR, mentre le attività di valutazione e gestione dei progetti sono affidate, ascelta dell’impresa richiedente, a uno dei previsti raggruppamenti bancari; si è allargato il panorama dei soggetti ammissibili, prevedendo forme di aggregazione fra pubblico e privato, attraverso la possibilità di progetti congiunti da parte di soggetti industriali, università e enti di ricerca senza vincolo di particolari forme associative.

INCENTIVI AUTOMATICI PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE
(LEGGE 140/97)

La legge 140/97 prevede la concessione di incentivi automatici di natura fiscale alle imprese industriali ubicate su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di favorire la attività finalizzate alla ricerca e allo sviluppo pre-competitivo.
Le agevolazioni consistono in 'un bonus fiscale' del 30% sull’ammontare complessivo delle spese ammissibili ed utilizzabile dall’impresa per il pagamento delle imposte e tasse in compensazione.
Le competenze sull’intervento sono state trasferite alle Regioni.

INVESTIMENTI PER L’INNOVAZIONE E LA TUTELA AMBIENTALE
(LEGGE 598/94)

La legge n. 598/94 ha l’obiettivo di favorire investimenti finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale: Pertanto vengono concessi finanziamenti agevolati alle Piccole e Medie Imprese Industriali, così come individuate dalla disciplina comunitaria, volti a sostenere gli investimenti indirizzati all’innovazione tecnologica e tutela ambientale.
L’importo concedibile è pari al 70% del programma degli investimento, con un massimo di 1.549.370 ,70 euro (tre miliardi delle vecchie lire).
La durata massima è di 7 anni compreso l’eventuale periodo di preammortamento, non superiore a 24 mesi. Il tasso d’interesse è variabile, parametrato all’ Euribor.
Il contributo è correlato al tasso di riferimento in vigore al momento della stipula. La misura dell’agevolazione è pari circa all’80% del suddetto tasso di riferimento.
Sono previste esclusioni o limitazioni all’intervento agevolativo per determinati settori produttivi.

In ogni caso gli interventi previsti dalla legge sono stati conferiti alle Regioni.

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