Leggi sull'internazionalizzazione
INTERNAZIONALIZZAZIONE
FINANZIAMENTO AGEVOLATO DI PROGRAMMI DI PENETRAZIONE COMMERICIALE VOLTI A COSTITUIRRE INSEDIAMENTI DUREVOLI ALL’ESTERO
(LEGGE 394/81, ART. 2)
Si tratta di un finanziamento a tasso agevolato delle spese sostenute nella realizzazione di programmi di penetrazione commerciale in Paesi non appartenenti all’Unione Europea. I programmi di penetrazione commerciale devono avere come obbiettivo la realizzazione dell’insediamento durevole, cioè la costituzione di una presenza stabile e qualificata dell’impresa nel Paese di destinazione del programma.
Possono beneficiare dell’intervento le imprese italiane, esportatrici di beni e servizi. Hanno priorità sui fondi: le piccole e medie imprese (comprese quelle agricole), i loro consorzi e raggruppamenti.
Per garantire il rimborso del capitale e dei relativi interessi, l’impresa deve prestare, al momento della richiesta di erogazione, idonea garanzia. Alle PMI che non siano in grado di fornire integralmente idonee garanzie, il Comitato può concedere una garanzia integrativa e sussidiaria fino ad un massimo del 40% del finanziamento in conformità a criteri, modalità e limiti stabiliti dallo stesso Comitato.
Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute nel periodo di realizzazione, che decorre dalla data di approvazione del programma e termina due anni dopo la stipula del contratto. Le spese ammissibili devono risultare coerenti con i programmi e le capacità organizzative, economiche e finanziarie del soggetto richiedente. Nel caso in cui il programma sia volto al potenziamento di strutture già operanti all’estero, la spesa è ammissibile a condizione che risultino chiaramente le spese straordinarie e aggiuntive rispetto alla normale attività commerciale e promozionale, derivanti dall’ampliamento delle strutture permanenti e/o del personale in loco.
Ciascun finanziamento può essere concesso per un importo non superiore a euro 2.065.427,60 (quattro miliardi di lire). Qualora il soggetto beneficiario sia un consorzio, la società consortile o un raggruppamento di PMI che gestisca direttamente l’insediamento durevole da realizzare all’estero, tale importo può essere elevato fino a euro 3.098.741,39 (sei miliardi di lire).
Il finanziamento può coprire fino all’85% dell’importo delle spese complessivamente previste dal programma di penetrazione commerciale approvato.
FINANZIAMENTO AGEVOLATO DELLE SPESE DI PARTECIPAZIONE A GARE INTERNAZIONALI (LEGGE 304/90, ART. 3)
Si tratta di un finanziamento a tasso agevolato delle spese da sostenere per la predisposizione delle offerte di partecipazione a gare internazionale. Sono considerata internazionale le gare indette in Paesi non appartenenti all’Unione Europea (ivi incluse le gare riservate a imprese italiane e quelle indette da organismi europei per commesse da realizzare in paesi non appartenenti all’Unione Europea).
Possono beneficiare dell’intervento le imprese, loro consorzi o associazioni.
Hanno priorità le imprese in possesso di certificazione di qualità, in base ai criteri fissati dal Comitato agevolazioni SISMET.
Per garantire il rimborso del capitale e dei relativi interessi, l’impresa deve prestare, al momento della richiesta di erogazione, idonea garanzia.
Le spese finanziabili riguardano quelle di partecipazione alla gara, sostenute nell’arco di tempo compreso tra la data di arrivo alla SISMET della domanda di finanziamento e il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta definitiva.
Il limite massimo del finanziamento è determinato in rapporto al valore della commessa secondo parametri percentuali decrescenti, applicati a scaglioni.
Sono previsti massimali in relazione all’importo ottenibile per ciascuna gara e all’esposizione complessiva di ciascuna impresa verso il Fondo.
Sono, inoltre, previste ipotesi particolari per le imprese che costituiscono joinventure, associazioni temporanee di imprese (ATI) o fanno parte di un gruppo.
FINANZIAMENTO AGEVOLATO DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA E STUDI DI FATTIBILITA’ CONNESSI A ESPORTAZIONI O INVESTIMENTI ITALIANI ALL’ESTERO (D.LGS. 143/98, ART. 22 E D.M. 136/2000)
Si tratta della concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica e di studi di fattibilità,
collegati a esportazioni o investimenti italiani all’estero, in Paesi non appartenenti all’Unione Europea. Beneficiarie sono le imprese italiane,
i loro consorzi o associazioni. Hanno la priorità le piccole e medie imprese, nonché le imprese in possesso di certificazioni di qualità.
Sono finanziabili al 100% le spese inserite nel preventivo approvato dal Comitato delle agevolazioni SISEMT. Il preventivo può comprendere,
in particolare, salari o emolumenti dovuti a consulenti o esperti, viaggi, studi di supporto, test, altre spese di natura tecnica connesse
allo studio di fattibilità.
Il limite massimo del finanziamento concedibile per programmi di assistenza tecnica è pari ad euro 516.456,90 (un miliardo di lire). L’importo
massimo del finanziamento delle spese relative agli studi di fattibilità è apri a euro 361.519,83 (700 milioni di lire). Il D.M. 136/2000 prevede,
inoltre, massimali in relazione al singolo beneficiario, rispetto allo stesso investimento e alla complessiva esposizione verso il fondo. Per
garantire il rimborso del capitale e dei relativi interessi, l’impresa deve prestare, al momento della richiesta di erogazione, una garanzia
per il 50% dell’importo finanziato.
Ai fini della compatibilità dell’agevolazione con la disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato, in attuazione
della regola cosiddetta "de
minimis", l’ammontare complessivo di aiuti concessi ad ogni singola impresa non può superare nel triennio il tetto di 100.000,00 euro,
risultante dalla sommatoria di tutte le agevolazioni percepite durante il periodo stesso, rientranti nel criterio "de minimis".
FINANZIAMENTO AGEVOLATO DEI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE
(D.LGS 143/98)
Si tratta di uno strumento finalizzato a promuovere le esportazioni, consentendo alle imprese italiane di offrire alla controparte estera
dilazioni di pagamento a condizioni competitive.
Nel caso di credito fornitore (la dilazione è concessa alla controparte estera direttamente dall’impresa italiana esportatrice), il finanziamento
del credito all’esportazione è costituito da smobilizzo di titoli, normalmente effettuato da un forfeiter e l’intervento agevolativi è volto
a coprire la differenza tra il valore attuale dei titoli al tasso agevolato e il valore del credito scontato a un tasso ritenuto congruo dalla
SIMEST. Nel caso di credito finanziario (il credito concesso all’acquirente/committente estero per il regolamento di esportazioni italiane
è intermediato da soggetti finanziari), SIMEST effettua un intervento cosiddetto di stabilizzazione nei confronti della banca finanziatrice,
assicurando, nel corso di finanziamento, la copertura dell’eventuale differenza tra il costo della raccolta a breve e il tasso agevolato posto
a carico del beneficiario del finanziamento.
Beneficiarie sono tutte le imprese italiane. Sono agevolabili le eportazioni concernenti fornutire di macchinari e impianti, studi progettazioni
lavori e servizi, mentre sono escluse le esportazioni di beni di consumo (durevoli e non durevoli) e semilavorati o beni intermedi non destinati
in via esclusiva ad essere integrati in beni di investimento.
L’importo agevolabile è al massimo pari all’85% della fornitura, il 15% dovendo essere regolato in contanti e coprire eventuali esborsi all’estero.
ASSICURAZIIONE PUBBLICA DEI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE
(D.LGS. 143/98)
Si tratta di uno strumento finalizzato a promuovere le esportazioni attraverso l’assicurazione o la riassicurazione -da parte di SACE - dei rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti gli operatori nazionali nelle loro attività con l’estero. Le operazioni assicurabili sono costituite in massima parte dai crediti alle dilazioni di pagamento accordate ad acquirenti e committenti esteri e possono assumere la forma di credito fornitore e credito finanziario (o acquirente). Sono , inoltre, assicurabili gli investimenti diretti all’estero. Gli strumenti assicurativi a disposizione delle imprese sono:
- La promessa di garanzia, che consente all’operatore nazionale di ottenere, prima della conclusione del contratto con la controparte estera,
un’indicazione sulle condizioni di assicurabilità dell’operazione;
- La polizza assicurativa vera e propria, contenente le condizioni di assicurabilità e il relativo costo;
- Altri strumenti, quali: coperture assicurative, rilasciate in dipendenza di convenzioni quadro con le banche, per crediti di durata
inferiore ai cinque anni concessi nell’ambito di linee di credito aperte a banche italiane in favore di banche estere; garanzie concesse
nell’ambito di trattati di riassicurazione con operatori privati; garanzie concesse nell’ambito di trattati di riassicurazione e coassicurazione
con compagnie assicurative estere: garanzie di tipo fideiussorio;
- Beneficiari sono: gli operatori nazionali (esportatori e investitori italiani all’estero) per credito fornitore; le banche italiane
e le banche e società finanziarie estere per credito acquirente.
Sono esclusi dall’intervento le esportazioni e gli investimenti all’estero effettuati nei Paesi dichiarati in sospensiva dalla SACE e le esportazioni nei Paesi UE e in alcuni altri Paesi OCSE, relativamente ai rischi commerciali riguardanti i crediti fino a ventiquattro mesi. L’importo assicurabile è al massimo pari al 95% della fornitura.
ALTRI STRUMENTI DI SOSTEGNO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE
Legge 212/92
E’ uno strumento finanziario che prevede il sostegno di programmi bilaterali o plurinazionali per la promozione
della collaborazione dell’Italia con i Paesi annualmente individuati dal CIPE, per favorire la loro transazione verso forme di economie di mercato
e l’integrazione con l’Europa. Inizialmente rivolta ai Paesi dell’Europa Centrale Orientale, dal 2000 l’operatività dello strumento è stata estesa
ai cinque Paesi del Nord Africa: Algeria, Egitto, Marocco, Libia e Tunisia. Per il 2003, la V Commissione CIPE ha deliberato l’applicabilità
della legge 212/92 anche a Giordania, Iraq, Libano e Siria.
I progetti finanziabili riguardano le seguenti aree di intervento:
- Formazione professionale, manageriale e per quadri intermedi;;
- Assistenza tecnica;
- Studi di fattibilitàne progettazioni nei seguenti settori: trasporti, telecomunicazioni, distribuzione, economia sociale, energia,
turismo e risanamento ambientale, igienico e sanitario, nonché in materia di riconversione industriale e agricola, e nel campo dei restauro
artistico ed urbano;
- Progetti-pilota finalizzati alla promozione di accordi di collaborazione economica tra le parti per il trasferimento di tecnologia;
- Studi di fattibilità (piani finanziari e preparazione di documenti societari) per la costituzione di joint venture o per la ristrutturazione
di imprese miste, partecipate da soggetti italiani.
LEGGE 1083/54
E’ la possibilità di corrispondere contributi finanziari a enti, istituti, associazioni per la realizzazione di progetti di attività promozionale, di rilevo nazionale, volti allo sviluppo delle esportazioni italiane.
LEGGE 83/89
E’ la possibilità di concedere contributi ai consorzi fra piccole e medie imprese che hanno come scopo esclusivo la promozione e/o l’esportazione dei prodotti
dei consorziati. Per quanto concerne i consorzi multiregionali l’intervento è gestito direttamente dal Ministero delle Attività Produttive; per i consorzi
regionali, invece, l’intervento è di competenza della Regione Puglia.
LEGGE 394/81 ART. 10
E’ la norma che consente di erogare contributi finanziari annuali in relazione alle spese che sostengono i consorzi aventi come scopo esclusivo la promozione di prodotti agro-alimentari e i consorzi fra imprese alberghiere e turistiche, limitatamente all’attività volta ad incrementare la domanda turistica estera.
I contributi sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Per quanto concerne i consorzi multiregionali l’intervento è gestito direttamente dal Ministero delle Attività Produttive; per i consorzi regionali, invece, l’intervento è di competenza della Regione Puglia.
LEGGE 518/70
La legge n. 518/70 disciplina il settore delle Camere di Commercio italiane all’estero, stabilendo:
- I criteri che presiedono alla concessione e alla revoca del riconoscimento ufficiale;
- Alcune norme relative al loro funzionamento;
- I criteri per la concessione di un contributo finanziario annuo sulle spese del Programma promozionale realizzato.
I contributi sono finalizzati a incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti
volti a favorire, in particolare, l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.
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