Microimpresa

Questa agevolazione è rivolta a persone che intendono avviare un'attività imprenditoriale di piccola dimensione in forma di società di persone. Sono pertanto ESCLUSE le ditte individuali, le società di capitali, le cooperative, le società di fatto e le società aventi un unico socio.

Per esaurimento delle risorse finanziarie dal 9 agosto 2015 non è possibile presentare nuove domande di ammissione alle agevolazioni per l’Autoimpiego.

Per presentare la domanda almeno la metà numerica dei soci che detiene almeno la metà delle quote, deve essere:
1. maggiorenne alla data di presentazione della domanda
2. non occupato alla data di presentazione della domanda
3. residente nel territorio nazionale
4. la sede legale, operativa e amministrativa deve essere ubicata nei territori agevolati.
5. i soci che rispondono a questi requisiti devono detenere almeno la metà delle quote di partecipazione.

È richiesta la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per carichi pendenti ed informazioni iscritte nei casellari giudiziari

Nota bene: Si considerano occupati ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 185/00 e quindi non possono avvalersi di questa agevolazione:

  1. i titolari di rapporti di lavoro dipendente (a tempo determinato e indeterminato, anche a tempo parziale)
  2. i titolari di contratti di lavoro a progetto, intermittente o ripartito
  3. i soggetti che esercitano una libera professione
  4. i titolari di partita IVA, anche se non movimentata
  5. gli imprenditori, familiari (nel caso di impresa familiare) e coadiutori di imprenditori
  6. gli artigiani

Le società devono essere già costituite al momento della presentazione della domanda.
Attenzione: lo statuto societario deve essere conforme alle prescrizioni contenute nell’art. 12, co. 4 del D.M. 295/01 attuativo del D. Lgs. 185/00, il quale recita:
“gli statuti delle società devono contenere una clausola che non consenta atti di trasferimento di quote di partecipazione societaria che facciano venire meno le condizioni soggettive di disoccupazione e di residenza fissate all’articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo, per almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni.”

ATTIVITÀ FINANZIABILI

Le iniziative possono riguardare la produzione di beni e la fornitura di servizi (il commercio è escluso).
Non sono agevolabili le attività che si riferiscono a settori esclusi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.
In particolare sono escluse produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato CE e Pesca e acquacoltura.
Sono inoltre esclusi gli aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

L’investimento complessivo non può superare i 129.114 Euro Iva esclusa.

L’attività finanziata deve essere svolta per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di delibera di ammissione alle agevolazioni.

LE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni previste sono di due tipi:

  1. agevolazioni finanziarie, per gli investimenti e per il 1° anno di gestione
  2. servizi di sostegno nella fase di realizzazione e di avvio dell’iniziativa

Le agevolazioni finanziarie concedibili sono:

  • per gli investimenti, un contributo a fondo perduto e un finanziamento a tasso agevolato che, complessivamente, possono arrivare a coprire il 100% degli investimenti ammissibili
  • per la gestione, un contributo a fondo perduto sulle spese relative al 1° anno di attività

Le agevolazioni finanziarie sono concesse entro il limite comunitario “de minimis” .

L’entità di ciascuna singola agevolazione non è predefinita, ma è il risultato di un calcolo che tiene conto dell’ammontare degli investimenti e delle spese di gestione nonché delle caratteristiche del finanziamento a tasso agevolato (durata, entità e tasso) che si intende richiedere. Il calcolo deve essere effettuato nel rispetto del principio che prevede che l’importo del mutuo a tasso agevolato per gli investimenti non possa essere inferiore al 50% del totale delle agevolazioni concedibili.

Esempi di calcolo delle agevolazioni finanziarie
Per una iniziativa con un investimento ammissibile pari a € 80.000 e spese ammissibili per la gestione pari a € 16.000, sono erogabili le seguenti agevolazioni finanziarie:
– finanziamento a tasso agevolato per gli investimenti € 48.000,00
– contributo a fondo perduto per gli investimenti € 32.000,00
– contributo a fondo perduto per la gestione € 16.000,00

Per una iniziativa con un investimento ammissibile pari a € 61.500 e spese ammissibili per la gestione pari a € 12.000, sono erogabili le seguenti agevolazioni finanziarie:
– finanziamento a tasso agevolato per gli investimenti € 36.750,00
– contributo a fondo perduto per gli investimenti € 24.750,00
– contributo a fondo perduto per la gestione € 12.000,00

Per una iniziativa con un investimento ammissibile pari a € 37.000 e spese ammissibili per la gestione pari a € 6.500, sono erogabili le seguenti agevolazioni finanziarie:
– finanziamento a tasso agevolato per gli investimenti € 21.750,00
– contributo a fondo perduto per gli investimenti € 15.250,00
– contributo a fondo perduto per la gestione € 6.500,00

Il tasso di interesse è pari al 30% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento in base alla normativa comunitaria.
Il finanziamento a tasso agevolato è restituibile in un massimo di sette anni, con rate trimestrali costanti posticipate.

Le spese di investimento e di gestione considerate “ammissibili” ai fini del calcolo dell’ammontare delle agevolazioni sono:

  • per l’investimento
    • attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti;
    • beni immateriali a utilità pluriennale;
    • ristrutturazione di immobili, entro il limite massimo del 10% del valore degli investimenti.
  • per la gestione
    • materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti, nonché altri costi inerenti al processo produttivo;
    • utenze e canoni di locazione per immobili;
    • oneri finanziari(con l’esclusione degli interessi del mutuo agevolato);
    • prestazioni di garanzie assicurative sui beni finanziati;
    • prestazione di servizi.

Nota bene:

  • La spesa per l’IVA non è ammissibile
  • Attrezzature e macchinari possono essere anche usati purché non oggetto di precedenti agevolazioni
  • Le spese considerate ammissibili sono quelle sostenute successivamente alla data di ammissione alle agevolazioni e non alla data di presentazione della domanda
  • I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all’esercizio dell’attività finanziata per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni e, comunque, fino all’estinzione del finanziamento a tasso agevolato

1. Valutazione della domanda
La valutazione della domanda prevede le seguenti verifiche:

  • la verifica formale (preliminare) della domanda presentata, volta ad accertare la sussistenza di quei requisiti la cui assenza pregiudica direttamente ed oggettivamente la possibilità di accedere ai benefici di legge (requisiti di accoglibilità)
  • la verifica di merito – basata sui criteri fissati dal CIPE, che riguardano la coerenza tra il profilo del proponente e l’idea imprenditoriale, la fattibilità tecnico-economica dell’iniziativa e, infine, la sua cantierabilità, ovvero l’effettiva e immediata realizzabilità – articolata in due fasi:
    1. l’analisi della domanda presentata;
    2. un colloquio con l’intera compagine sociale, che verterà sulle seguenti aree tematiche di approfondimento: competenze, mercato, aspetti gestionali, aspetti economici e finanziari. La mancata partecipazione al colloquio, anche di uno soltanto dei soci, nelle date che verranno comunicate dall’Agenzia nazionale comporterà il rigetto della domanda.

Si sottolinea che i soci, ovvero il solo Legale Rappresentante se previsto dalla normativa, devono possedere al momento della presentazione della domanda i requisiti soggettivi richiesti dalla legge per il regolare avvio dell’attività.

L’iter istruttorio seguirà le norme della legge 241/90 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

 

2. Stipula del Contratto di finanziamento

Alla valutazione della domanda, fa seguito la Delibera di Non Accoglibilità, di Ammissione o Non Ammissione alle agevolazioni.

In caso di esito positivo si procede alla stipula del Contratto di Concessione delle Agevolazioni, che è l’atto formale che regolamenta i rapporti e i reciproci obblighi tra Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione d’investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA e il beneficiario.

* E’ possibile avviare con la Microimpresa anche un’attività in franchising a condizione che sia acquisito un contratto standard di affiliazione commerciale per una durata minima di 7 anni ed il relativo accordo deve prevedere espressamente la possibilità per il franchisee di acquistare beni e servizi, anche destinati alla vendita, al di fuori della rete di fornitori indicata dalla controparte.

Compila il form seguente, sapremo dirti in tempo reale se la tua idea d’impresa è finanziabile o meno attraverso la misura Microimpresa.

Attenzione. Idea Impresa & Finanza è uno studio di finanza agevolata che offre come servizio la consulenza e la predisposizione di domande di agevolazioni a valere su vari strumenti agevolativi al momento attivi, tra cui quelli gestiti da Invitalia.  Pertanto si rende noto  che i servizi da noi offerti sono da intendersi a titolo oneroso  e che è  possibile  presentare  la domanda di agevolazione in autonomia  attraverso il sito istituzionale di Invitalia, o rivolgersi ad altri consulenti/studi specializzati nel settore.

Condividi su Facebook: